STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata
E’ costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile l’Associazione non riconosciuta senza finalità di lucro denominata “Marine & Freshwater Science Group Association” con sede in Bologna, c/o Stadio Comunale Renato Dall’Ara – Impianto Carmen Longo, via Andrea Costa 174, 40134 Bologna. La ragione sociale è accompagnata da un logo così descritto: stilizzazione a bombola da immersione di un sole giallo (pantone 109) su un orizzonte di onde azzurre (pantone 2995), circondata da un cerchio verde (pantone 322) riportante il nome “Marine & Freshwater Science Group Association”.
La durata dell’Associazione è a tempo illimitato e, per tale motivo, potrà essere sciolta in qualunque momento con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 – Scopi dell’Associazione
La “Marine & Freshwater Science Group Association” è un’Associazione culturale, democratica ed apartitica, senza scopo di lucro, volta alla promozione e diffusione della conoscenza del patrimonio naturalistico marino, lacustre e fluviale nazionale ed internazionale nonché al sostegno della ricerca scientifica nel campo della bio-ecologia marina e delle acque interne.
In particolare le finalità dell’Associazione sono le seguenti:
1. diffondere la conoscenza del patrimonio naturalistico marino, lacustre e fluviale nazionale ed internazionale e contribuire alla realizzazione di una banca dati utile al lavoro di istituzioni e organizzazioni, pubbliche o private, preposte allo studio, alla gestione e alla conservazione delle risorse naturali;
2. sostenere e promuovere la ricerca scientifica, la documentazione e sperimentazione nel campo della bio-ecologia marina e delle acque interne;
3. promuovere la conoscenza di strutture e di programmi rivolti allo studio e alla conservazione della biodiversità subacquea e dulciacquicola;
4. favorire la realizzazione di studi sulla biodiversità marina e dulciacquicola che possano rappresentare modelli per la gestione responsabile delle aree marine e delle acque interne;
5. favorire l’arricchimento del patrimonio professionale, culturale, tecnico dei soci;
6. promuovere e sostenere, anche economicamente e finanziariamente, enti ed organizzazioni aventi finalità affini od analoghe;
7. sostenere e realizzare attività di formazione per cittadini e professionisti interessati alla biodiversità marina e delle acque interne;
8. promuovere l’educazione ambientale e favorire l’interesse naturalistico dei cittadini per la biodiversità marina e dulciacquicola;
9. contribuire allo sviluppo dell’ecoturismo fornendo al cittadino nuovi stimoli per compiere attività turistica e un modo critico, attivo ed utile di vivere l’esperienza ricreativa;
10. contribuire a promuovere lo sviluppo socio-culturale ed economico delle aree protette, siano esse marine o terrestri, attraverso attività integrative turistico-didattiche (visite guidate, mostre, conferenze);
11. promuovere e diffondere la pratica di attività culturali, turistiche, ricreative e del tempo libero finalizzate alla educazione ambientale e alla ricerca scientifica;
12. ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, convegni, meeting, seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse alle proprie finalità;
13. ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente e indirettamente iniziative nel campo dell’editoria e della comunicazione riguardante eventi, fatti o espressioni culturali attinenti allo scopo ed all’attività della Associazione. In tal senso potrà presentare ricorso a mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;
14. promuovere la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati, nonché dei cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti la ricerca in campo marino e dulciacquicolo;
15. promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali anche al fine di creare strutture e programmi per la ricerca nei campi della biologia e dell’ecologia marina e dulciacquicola;
16. promuovere rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di un network (Agenzie di viaggi, Agenzie di didattica subacquea, Associazioni Ambientaliste, Naturaliste e Culturali, Tour-operator, Diving Center, Parchi Naturalistici, Organi di Informazione e Fondazioni, ecc…) che, una volta assunto il valore della risorsa “biodiversità”, possa diffonderne e promuoverne opportunamente l’importanza e il ruolo;
17. promuovere la sinergia tra Accademia e mondo civile per accrescere la pubblica consapevolezza naturalistica e ambientale.
L’Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione di e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.
L’Associazione destina tutte le sue risorse al perseguimento delle finalità istituzionali.
Per lo svolgimento delle attività l’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. In caso di particolari necessità l’associazione tuttavia può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi ricorrendo anche ai propri associati.

Art. 3 – Statuto e Regolamento
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’eventuale Regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei soci, disciplina, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione ed all’attività dell’Associazione.

Art. 4 – Adesione alla Associazione
Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell’organizzazione, impegnandosi a realizzarle. Il numero dei soci è illimitato.
Sono aderenti all’Associazione:
i soci fondatori;
i soci ordinari;
i soci onorari.
Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo.
Sono soci ordinari coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, abbiano presentato domanda di ammissione su apposito modulo, esaminata ed accolta dal Consiglio Direttivo.
Sono soci onorari coloro che hanno contribuito in modo rilevante allo sviluppo delle attività dell’Associazione e che verranno nominati dal Consiglio Direttivo.
La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione ed è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l’esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci
Tutti i soci sono obbligati:
– ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
– a mantenere sempre un comportamento corretto verso l’Associazione e verso gli altri soci;
– a versare la quota associativa nei limiti e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo.
I soci hanno diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– se maggiorenni, a partecipare alle Assemblee con diritto di voto in particolar modo per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
– se maggiorenni, ad accedere alle cariche sociali;
di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio viene meno per:
– dimissioni volontarie;
– decadenza automatica conseguente alla morosità nel pagamento delle quote protrattasi per 2 mesi dalla scadenza del termine fissato per l’effettuazione del versamento;
– esclusione;
– scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 17 del presente statuto.
Il diritto di recesso da parte dell’associato deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; il recesso avrà effetto immediato.
L’esclusione potrà essere pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli; abbia mancato ai doveri sociali; abbia tenuto comportamenti costituenti violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione o comunque in contrasto con gli scopi istituzionali dell’Associazione; abbia infine danneggiato in qualunque modo l’interesse morale o materiale, nonché il prestigio ed il buon nome dell’Associazione. La decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall’Assemblea ordinaria o straordinaria nella prima convocazione utile. La delibera consiliare di esclusione dovrà essere preceduta dall’invio al socio di una comunicazione scritta, contenente la contestazione dei comportamenti legittimanti l’esclusione, da inviarsi al domicilio indicato dal socio all’atto dell’iscrizione almeno dieci giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo stesso. Il socio avrà facoltà di depositare presso la sede sociale, almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio Direttivo, scritti difensivi.
I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all’Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7 – Il Patrimonio
Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili, immobili, universalità di mobili nonchè beni immateriali di cui l’Associazione sia titolare e dei quali l’Associazione venisse per qualsiasi titolo in possesso (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi e simili, ecc. ).

Art. 8 – Gestione economica
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
quote e contributi degli associati;
contributi dello Stato, delle Regioni, di enti e di istituzioni pubbliche, della Comunità Europea o di Organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
donazioni e lasciti testamentari;
entrate da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi anche derivanti dall’esercizio di attività commerciali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali, oppure da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
ricavato di sottoscrizioni e raccolta pubblica di fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari;
eccedenze del bilancio dell’anno precedente;
altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione.

Art. 9 – Quote annuali
L’importo della quota d’iscrizione annuale e il termine di pagamento della stessa è stabilito dal Consiglio Direttivo. Decorsi due mesi dalla scadenza il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza dei soci risultanti morosi, senza necessità di messa in mora.
Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 10 – Organi dell’Associazione
Sono organi obbligatori dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato passivo ed attivo.
I membri degli organi direttivi ed i collaboratori svolgono le loro funzioni a titolo volontario e gratuito. Potranno essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute dai volontari per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – l’Assemblea dei Soci
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e può riunirsi in seduta ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
1. Composizione
L’Assemblea è presieduta dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo) ed è composta da tutti gli associati all’Associazione aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
2. Convocazione
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e comunque entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. L’Assemblea deve essere inoltre convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. La convocazione deve essere effettuata utilizzando idonee forme di pubblicità, assicurando che tutti gli associati siano a conoscenza dell’adunanza almeno otto giorni prima.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente qualora almeno la metà del Consiglio Direttivo ovvero un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote ne facciano richiesta scritta. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
L’Assemblea nomina, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
3. Competenze
Rientrano tra i compiti dell’Assemblea ordinaria:
– eleggere il Consiglio Direttivo;
– stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
– approvare il rendiconto economico e finanziario;
– approvare i regolamenti interni dell’Associazione.
L’assemblea straordinaria delibera in merito alla modifica del presente statuto e allo scioglimento dell’Associazione e su tutti gli altri argomenti che esulino dalla competenza dell’Assemblea ordinaria.
4. Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, in proprio o a mezzo di delega che dovrà essere conferita solo ad un altro associato. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
5. Validità delle deliberazioni
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per le riunioni in cui sia all’ordine del giorno la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La delibera di scioglimento dell’Associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto dal Segretario. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. I verbali delle Assemblee dovranno essere tenuti presso la sede sociale e potranno essere consultati in qualunque momento da tutti gli associati.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo
1. Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri eletti dall’Assemblea degli associati tra i propri componenti. Possono essere eletti i soli soci maggiorenni che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
I consiglieri durano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Il numero dei consiglieri che entreranno a far parte del Consiglio Direttivo viene deciso dall’Assemblea stessa.
Qualora alcuni membri del Consiglio rinuncino al mandato o perdano per qualsiasi motivo la qualità di socio prima della scadenza del mandato stesso, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si considera decaduto e occorrerà far luogo alla sua integrale rielezione con immediata convocazione dell’Assemblea. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
2. Funzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall’Assemblea, in particolare mediante il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
– deliberare sulle richieste di ammissione dei nuovi associati;
– adottare i provvedimenti di esclusione degli associati, qualora si dovessero rendere necessari;
– predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario;
– determinare l’importo della quota associativa annuale;
– individuare le date delle Assemblee ordinarie da indire almeno una volta all’anno e di quelle straordinarie, nonché i relativi ordini del giorno;
– fare quant’altro per legge o disposizioni statutarie non sia espressamente riservato all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione. Il tal caso la delega dovrà essere conferita per iscritto.
3. Validità
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta egli lo reputi opportuno o in seguito a domanda di almeno un quarto dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, che potrà essere trasmesso mediante posta, fax, e-mail, telegramma, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 13 – Il Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d’età.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi; al Presidente spettano le seguenti funzioni:
¨ convocare e presiedere le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
¨ curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
¨ verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
¨ sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell’Associazione;
¨ assumere nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di dieci giorni.
In caso d’impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente. In caso di rinuncia al mandato o di perdita della qualità di socio, il Consiglio Direttivo procederà all’elezione di un nuovo Presidente, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 14 – Il Segretario
Il Segretario cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Art. 15 – Il Rendiconto economico e finanziario
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.
Il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto stesso, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Il rendiconto economico e finanziario dovrà essere approvato annualmente dall’Assemblea dei soci secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.
Eventuali utili o avanzi risultanti dalla gestione non possono in ogni caso essere distribuiti, neanche in modo indiretto o differito, ma devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione.

Art. 16 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Bologna.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il pregiudizio o ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
L’arbitrato avrà sede in Bologna, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come arbitrato irrituale.

Art. 17 – Scioglimento e divieto di distribuzione del patrimonio
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo derivante dalle operazioni di liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, sentita la “Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
Il patrimonio, nella sua totalità o in riferimento ad alcuni fondi o riserve, non può in nessun caso essere distribuito tra i soci, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Art. 18 – Invio alle leggi
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.